Art. 17.

      1. All'articolo 2947 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla diffamazione con il

 

Pag. 11

mezzo della stampa, della radio, della televisione o del prodotto editoriale telematico, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, o con qualsiasi altro mezzo di diffusione si prescrive in un anno dalla conoscenza del fatto»;

          b) al terzo comma le parole: «nei termini indicati dai primi due commi» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini indicati dai commi primo, secondo e terzo».