1. All'articolo 2947 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla diffamazione con il
b) al terzo comma le parole: «nei termini indicati dai primi due commi» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini indicati dai commi primo, secondo e terzo».